Le dimissioni presentate prima delle data di entrata in vigore della nuova norma restano
valide e non necessitano della compilazione on line del modello ministeriale.
Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il collegamento alla nuova sezione del sito
dedicata alle dimissioni volontarie all’indirizzo:
All’interno del sito vengono illustrate le modalità operative per la presentazione delle
dimissioni volontarie che di seguito riportiamo sinteticamente, rimandando ad un momento successivo alcune considerazioni rispetto al merito ed al metodo che hanno portato alla definizione di una procedura che, sostanzialmente, obbliga la lavoratrice o il lavoratore ad “asseverare” la propria volontà di dimettersi attraverso la validazione da parte di un soggetto terzo: i cosiddetti soggetti abilitati.
In buona sostanza, chi intende rassegnare le proprie dimissioni dovrà necessariamente
recarsi presso la sede di uno dei soggetti abilitati ( o meglio soggetti intermediari ).
I soggetti intermediari a cui è possibile rivolgersi, indipendentemente dal luogo dove il
lavoratore è residente o presti la sua attività, sono:
- Direzioni Regionali del Lavoro
- Direzioni Provinciali del Lavoro
- Ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano
- Ispettorato della Regione Siciliana
- Centri per l’Impiego
- Comuni
essere abilitati alla validazione dei moduli.
Questo documento, emesso dal sistema e “opportunamente vidimato”, avrà validità per quindici giorni e sarà consegnato al lavoratore che dovrà, a sua volta, recapitarlo al proprio datore di lavoro.
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